Concordato preventivo: fase prenotativa; scioglimento di contratti bancari; ammissibilità.

Corte di Appello di Trento, sez. II civ., decr. 14 aprile 2015 (dep. 24 aprile 2015). Presidente: TAGLIALATELA; Relatore: ERLICHER.

Può essere ritenuto legittimo il provvedimento di scioglimento di contratti bancari (factoring e anticipazione) finanche nella fase prenotativa, nel caso in cui sia coevo col deposito della proposta concordataria con piano e documentazione prescritti ex art. 161, co. II e III, L.F., dato che i giudici han avuto la possibilità di apprezzare il contenuto della proposta concordataria al fine del giudizio di ammissibilità e avendo difatti ravvisato "la necessaria coerenza dell'autorizzazione rispetto alle previsioni della proposta e del piano, nonchè quello del beneficio per la massa dei creditori". (Redazione) (Riproduzione riservata).