Concordato preventivo: modifica della proposta; conseguenze; mancata omologazione; termini per il reclamo.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 gennaio 2015, n. 8575 (dep. 28 aprile 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: MERCOLINO.
Se viene presentata una modifica della proposta di concordato, ne consegue una trasformazione del piano allegato alla proposta, che determina il superamento dell'accordo con i creditori; le modifiche sono in concreto una revoca della proposta originaria che non può dunque essere posta alla base dell'omologazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Il reclamo alla Corte d’appello contro il provvedimento del Tribunale sull’istanza di omologazione del concordato preventivo va proposto entro i 30 giorni previsti dall’art. 18 L.F., sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 183 L.F.: il fatto che con lo stesso reclamo si possa impugnare anche la sentenza dichiarativa di fallimento contestualmente pronunciata (articolo 180, co. VII, L.F.) impedisce di applicare all’impugnazione termini diversi, secondo l’esito del giudizio di omologazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).