Fallimento: istituto del reclamo; natura ed effetti; ammissibili i mezzi di prova nuovi.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 marzo 2015, n. 8226 (dep. 22 aprile 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DI VIRGILIO.

L'istituto del reclamo nel fallimento, "adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento", è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno cui non si applicano i limiti previsti in materia di appello ex artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, banche non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali. (Redazione) (Riproduzione riservata).