Penale: bancarotta; insussistenza distrazione per beni non appartenenti alla società fallita; non contestabile il depauperamento del patrimonio.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 9 febbraio 2015, n. 18145 (dep. 30 aprile 2015). Presidente: LAPALORCIA; Relatore: ZAZA.
Non è rinvenibile il reato di bancarotta per il quale si contesta la distrazione di beni non appartenenti alla società fallita e che di conseguenza non comportano un depauperamento dell'assetto patrimoniale della stessa a prescindere dal fatto che gli stessi beni siano o meno inerenti alle operazioni commerciali della società fallita. (Redazione) (Riproduzione riservata).