Penale: reato di bancarotta fraudolenta; natura e finalità del trust; beni sottoponibili a sequestro preventivo.

Corte di Cassazione, sez. II pen., 25 marzo 2015, n. 15804 (dep. 16 aprile 2015). Presidente: PETTI; Relatore: RAGO.

I beni immessi nel trust sono sottoponibili a sequestro preventivo per equivalente qualora si tratti di beni rimasti nella effettiva disponibilità dell'indagato; per verificare la sussistenza di tale ipotesi degne di rilievo sono gli elementi seguenti: il fatto che il trust sia stato istituito a favore di stretti familiari, il fatto che l'amministrazione dei beni del trust sia solo formalmente effettuata dal trustee e sia invece sostanzialmente compiuta dal disponente; la tempistica delle operazioni poste in essere, e cioè il fatto che esse siano a ridosso del fatto dal quale sorge la pretesa recuperatoria dello stato; il trust (come pure il fondo patrimoniale) è di principio uno schema lecito, ma consegue il suo specifico effetto segregativo solo se, nel caso concreto, non è istituito per essere finalizzato a intenti frodatori o per aggirare o violare norme imperative. (Redazione) (Riproduzione riservata).