Concordato preventivo: istanza di scioglimento dei contratti; procedimento camerale; necessità di preventivo contraddittorio.
Corte di Appello di Trieste, sez. II civ., 21 gennaio 2015 (dep. 13 marzo 2015). Presidente: COLARIETI; Relatore: CERRONI.
Ritenuto che "il principio del contraddittorio deve essere applicato tutte le volte che sia identificabile un controinteressato", appare del tutto condivisibile ritenere che anche il procedimento tramite il quale il soggetto concordatario chiede lo scioglimento dei contratti debba seguire le regole del rito camerale e dunque prevedere l'attuazione del "giusto processo camerale", con l'evidente conseguenza della necessità di instaurare un preventivo contraddittorio al riguardo". (Redazione) (Riproduzione riservata).