Fallimento: dichiarazione di fallimento; scioglimento contratto d'appalto; opera pubblica; inapplicabilità eccezione ex art. 1460 c.c. per i lavori già eseguiti.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 13 novembre 2014, n. 4616 (dep. 6 marzo 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DE CHIARA.

"Intervenuto lo scioglimento del contratto d'appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 81 legge fallim., l’appaltante non può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti opponendo l'eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c." (Principio di diritto).