Fallimento: trasformazione della società; fallimento in estensione dei soci; liberazione; necessario consenso dei creditori.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 febbraio 2015, n. 4498 (dep. 5 marzo 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

La trasfomazione della società da in nome collettivo ad accomandita semplice non libera i soci dalla dichiarazione del fallimento in estensione se i creditori non hanno prestato il loro consenso, che deve essere espresso o può essere presunto solo quando la delibera di trasformazione sia stata comunicata ai creditori per raccomandata senza che questi abbiano negato, espressamente, l’adesione entro 30 giorni; la trasformazione lascia, quindi, intatte le obbligazioni anteriori alla trasformazione e la responsabilità resta dunque illimitata salvo che i creditori non abbiano dato il via libera alla trasformazione ai sensi dell’art. 2500quinquies c.c. che fa scattare il fallimento in estensione dopo un anno dall’iscrizione della società nel registro delle imprese.