Penale: amministratore di S.p.A.; doveri di controllo; bancarotta fraudolenta documentale; insussistenza.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 25 novembre 2015, n. 9266 (dep. 3 marzo 2015). Presidente: OLDI; Relatore: ZAZA.
L'amministratore, anche se privo di deleghe, risponde penalmente ex art. 40 c.p., per l'omesso impedimento, in violazione dei doveri di controllo previsti dall'art. 2392 c.c., dell'evento criminoso "del quale abbia percepito segnali peculiari ed allarmanti in quanto indicativi dell'anomalia dell'operazione, tale da imporre l'attivazione di detti doveri"; d'altra parte non può riconoscersi il reato di bancarotta fraudolente documentale all'amministratore che abbia omesso di effettuare un effettivo controllo e intervento circa le modalità di tenuta della contabilità. (Redazione) (Riproduzione riservata).