Concordato preventivo: giudizio di omologa; opposizione; postergazione crediti da finanziamento soci.
Tribunale di Venezia, sez. fall., 27 novembre 2014 (dep. 5 febbraio 2015). Presidente: FARINI; Relatore: SIMONE.
Premesso che in ambito del giudizio omologa del concordato preventivo, deve riconoscersi al Collegio un controllo sul merito della proposta, dall’ambito del quale deve ritenersi esclusa “la valutazione circa la meritevolezza del debitore, oltre che la convenienza del concordato preventivo per tutti i creditori”, salvo che sussista il dissenso di creditori rappresentativi del 20% dei crediti ammessi al voto; nel caso di specie, sussistendo tale dissenso qualificato, i Tribunale ha riscontrato una violazione delle norme di diritto in materia di postergazione dei crediti di finanziamenti dei soci prestati in un periodo nel quale si poteva già riscontrare la situazione di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto con conseguente inammissibilità della proposta di concordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).