Concordato preventivo: istanza di pagamento crediti anteriori; esclusione del concordato in continuità nel caso di conservazione dell’esercizio dell’impresa solo in funzione dell'affitto e successiva cessione.
Tribunale di Padova, sez. I civ., 2 ottobre 2014 (dep. 8 ottobre 2014). Presidente: SANTINELLO; Relatore: ELBURGO.
La continuità aziendale contemplata dall’art. 182quinquies L.F. è esclusivamente la cosiddetta continuità in senso giuridico, ossia la continuità che, caratterizzandosi per il fatto di mantenere il rischio di impresa in capo al debitore, si realizza, ai sensi dell’art. 186bis L.F., o mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa, o mediante la cessione dell’azienda in esercizio o mediante il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società. Nel caso in cui la stessa debitrice escluda l’ipotesi della cosiddetta continuità diretta e dichiari che l’esercizio d’impresa è funzionale alla sua cessione nell’ambito della procedura e che sta ricercando cessionari, allora si è di fronte ad un’ipotesi di mera continuità di fatto che non ha alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 182quinquies, comma 4, L.F.. (Ilaria Della Vedova) (Riproduzione riservata).
Il contratto di affitto è compatibile con lo strumento del concordato in continuità aziendale a condizione che l’affitto sia propedeutico alla successiva cessione dell’azienda funzionante al cessionario e che tale cessione sia già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato. (Ilaria Della Vedova) (Riproduzione riservata).