Societario: contratto di leasing; tassi di interesse; usura oggettiva; configurabilità.

Tribunale di Udine, sez. II civ., 26 settembre 2014. Giudice: MASSARELLI.

Nel caso in cui sia chiesto di riconoscere l'eventuale natura usuraria di un tasso di interesse previsto, nel caso di specie, da un contratto di leasing, in generale è necessario valutare le condizioni prevista dal contratto inter partes in caso di mora e verificare quindi che lo stesso sia "sensibilmente superiore" al limite fissato dalla Banca d'Italia; difatti, il Tribunale, prendendo atto della ratio legis della L. 108/96, riconosce come sia determinante valutare il tasso effettivo globale annuo concretamente applicato, tenendo conto degli studi di matematica finanziaria che lo determinano il modo più alto per le rate già scadute e, a prescindere da calcoli di per sè complessi, nel caso in questione il tasso di mora risultava di tutta evidenza già "sensibilmente superiore" a quello soglia che se il cliente avesse saltato tutte le rate e pagate tutte le more maturate, il costo effettivo del contratto avrebbe certamente superato il limite. (Redazione) (Riproduzione riservata).