Fallimento: opposizione stato passivo; società di capitali; privilegio ex art. 2751bis c.c.; fondatezza.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. 16 dicembre 2014, n. 2570 (dep. 10 febbraio 2015). Presidente: DI PALMA; Relatore: SCALDAFERRI.

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis c.c. è sempre "necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa artigiana, (...) non essendo sufficiente la mera iscrizione all'Albo"; allo stesso fine nemmeno può assegnarsi valenza risolutiva, negativa, alla natura di società di capitali dell'opponente, visto che può essere artigiana anche l'impresa costituita in forma societaria. (Redazione) (Riproduzione riservata).