Penale: accertamento presuntivo; ammissibilità sede penale; fondatezza.

Corte di Cassazione, sez. III pen., 4 dicembre 2014, n. 6823 (dep. 17 febbraio 2015). Presidente: FIALE; Relatore: GAZZARA.

L'accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, "non può trovare ingresso in sede penale in quanto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possano far luce sulla fondatezza o meno della tesi accusatoria"; difatti, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o pure "ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata innanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria". (Redazione) (Riproduzione riservata).