Societario: aumento capitale; banca cooperativa; diritto di opzione; regime comunione legale tra coniugi.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 maggio 2014, n. 19689 (dep. 18 febbraio 2015). Presidente: VITRONE; Relatore: BISOGNI.

I titoli di partecipazione azionaria acquistato da un coniuge, sussistente la comunione legale con l'altro coniuge, rientrano nella comunione legale medesima finanche nel caso in cui derivino dall'esercizio del diritto di opzione che al coniuge spetta in seguito all'adozione della delibera di aumento del capitale sociale da parte della società anche cooperativa (banca popolare), organizzata secondo le regole della s.p.a. ove difetti la "sostanza cooperativistica che si esprime nella generalizzazione dell'attività nei confronti dei non soci, nella non attuazione di fatto del principio democratico nei rapporti gestionali (...)" etc., in quanto l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi legati allo stato di socio e pure il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sulla partecipazione acquistata. (Redazione) (Riproduzione riservata).