Societario: amministratori; nuovi atti di impresa; nuovi utili; responsabilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 28 novembre 2014, n. 2156 (dep. 5 febbraio 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: LAMORGESE.

Al fine di riconoscere la eventuale responsabilità degli amministratori a seguito dello scioglimento di una società, non è sufficiente che l'operazione sia nuova in senso puramente cronologico, in quanto deve essere opportunamente valutata la finalità dell'operazione compiuta dagli amministratori "che può dirsi nuova in quanto sia finalizzata al compimento di nuovi atti d'impresa o al conseguimento di nuovi utili e di finalità diverse dalla liquidazione della società". (Redazione) (Riproduzione riservata).