Concordato preventivo: scioglimento dei contratti bancari e di leasing; verifica utilità funzionale.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., decr. 30 gennaio 2015 (dep. 2 febbraio 2015). Presidente: FABBRO; Relatore: ZULIAN.
E' da concedersi l'autorizzazione allo scioglimento di contratti, nel caso in cui gli stessi contratti di cui viene chiesto lo scioglimento (tra i quali anche il contratto di conto corrente bancario, che prevede prestazione unilaterale, nel caso pendente e non esaurita e quindi compatibile con la formula "contratti in corso di esecuzione" ex art. 169bis L.F.) non siano di utilità funzionale per la procedura e per le finalità concordatarie sottese al piano predisposto dalla ricorrente, considerata la natura liquidatoria della proposta definitiva, e la debitrice abbia effettivamente allocato una specifica posta a copertura di future pretese creditorie. (Redazione) (Riproduzione riservata).