Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; sale and lease back; validità; patto commissorio; esclusione della nullità.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 novembre 2014, n. 1625 (dep. 28 gennaio 2015). Presidente: RORDORF; Relatore: NAZZICONE.
Confermando come per la Cassazione, lo schema socialmente tipico del lease back ha una autonomia strutturale e funzionale che impedisce di qualificarlo in quanto tale invalido e la verifica se tale schema negoziale sia stato impiegato in concreto per eludere il divieto del patto commissorio deve essere operata dal giudice di merito; d'altra parte, deve riconoscersi che il c.d. patto marciano "sia strumento idoneo a scongiurare l'illiceità, permettendo l'uso di un contratto finanziario, come il lease back, ritenuto vantaggioso dagli utilizzatori", in quanto tale clausola prevede, al termine del rapporto, la stima del bene oggetto di garanzia quale presupposto del consolidarsi dell'effetto traslativo iniziale, evenienza che si verificherà qualora il valore del bene sia equiparabile all'importo del credito inadempiuto (nonchè del danno da inadempimento); mentre, ove tale importo sarà inferiore, "verrà quantificata la differenza e sarà pagato un prezzo aggiuntivo al debitore, quale condizione del consolidamento dell'effetto traslativo". (Redazione) (Riproduzione riservata).