Fallimento: pagamenti post dichiarazione fallimento; ipotesi di inefficacia.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 settembre 2014, n. 1724 (dep. 29 gennaio 2015). Presidente: RORDORF; Relatore: DI AMATO.

Il regime di inefficacia dei pagamenti ex art. 44, co. II, L.F. "trova integrale applicazione soltanto per i pagamenti ricevuti dal fallito per titoli anteriori al fallimento e si ricollega tanto alla cristalizzazione del patrimonio del debitore, quanto allo spossessamento conseguenti alla dichiarazione di fallimento"; d'altra parte, poichè il citato art. 42 L.F. è chiamato a coordinarsi con gli artt. 44 e 46 L.F. il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per una attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento "non è inefficace quanto all'importo delle passività connesse a detta attività e neppure quanto al residuo netto, ove non sia stato emesso il decreto con cui il giudice delegato fissa i limiti entro i quali ciò che il fallito guadagna con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia". (Redazione) (Riproduzione riservata).