Fallimento: opposizione stato passivo; società agricola; privilegio; infondatezza.
Tribunale di Treviso, 23 dicembre 2014 (dep. 24 dicembre 2014). Presidente Relatore: FABBRO.
La qualificazione di coltivatore diretto, non rinvenibile nella normativa codicistica e contenuta invece nella legislazione sulla prelazione agraria e in quella vincolistica, può essere riconosciuto nel soggetto che "direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione del fondo ed al governo del bestiame", riconoscendo come la giurisprudenza si è orientata nell'individuare l'elemento qualificante della categoria nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia; di conseguenza, la nozione di coltivatore diretto, quindi, "non è applicabile agli enti collettivi, tra i quali rientra la società semplice" e alla quale non può essere così riconosciuto il privilegio ex art. 2751bis, n. 4, c.c.. (Redazione) (Riproduzione riservata).