Fallimento: reclamo ex art. 18 L.F.; atti in frode; scritture contabili; attività del commissario giudiziale; ruolo del P.M.; autonomia.

Corte di Appello di Venezia, 22 dicembre 2014, n. 126 (dep. 21 gennaio 2015). Presidente: ROSSI; Relatore: BRUNI.

Le scritture contabili non rappresentano lo strumento tramite il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori gli elementi rilevanti ai fini della espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, ma rappresentano l'oggetto dell'attività di verifica ed accertamento che il commissario giudiziale deve svolgere sui dati risultanti dalla proposta e dai suoi allegati; di conseguenza, l'assenza nella proposta di concordato di fatti e circostanze non può essere sostituita dalla relativa annotazione sulle scritture contabili. (Redazione) (Riproduzione riservata).

Pur dovendosi riconoscere l'autonomia di determinazione propria della Procura generale della Corte di Appello, non può ritenersi revocabile l'istanza di fallimento esercitata sulla scorta di fatti aventi rilevanza penale. (Redazione) (Riproduzione riservata).