Societario: leasing; processo civile; motivi ricorso cassazione; ammissibilità.

Corte di Cassazione, sez. VI civ., 13 novembre 2014, n. 26097 (dep. 11 dicembre 2014). Presidente: FINOCCHIARO; Relatore: DE STEFANO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348ter, co. I e pen., c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, co. 6 e 7, Cost., laddove consentono, rispettivamente, che sia succintamente motivata l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero che sia esclusa la ricorribilità in cassazione ai sensi del nuovo n. 5 dell'art. 360, c.p.c., quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata; il rilievo è fondato sull'elemento per il quale un secondo grado di giudizio di merito non è oggetto di garanzia costituzionale davanti al giudice ordinario e poi perché, dinanzi alle crescenti criticità da cui è affetto il secondo grado di giudizio, è coerente con un tentativo di recupero di funzionalità del sistema la semplificazione del relativo processo ed il mantenimento di un livello di garanzia, mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado, ancorato alla limitazione delle caratteristiche estrinseche della motivazione del provvedimento conclusivo di quel grado, non idoneo ad impedire, sia pure a prezzo di un modesto maggiore impegno dell'interessato, l'esercizio del diritto di difesa.
In sede di legittimità, non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest'ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e, dunque, anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai vizi giuridici.