Penale: società; mancato versamento IVA; responsabilità prestanome.

Corte di Cassazione, sez. III pen., 29 ottobre 2014, n. 2850 (dep. 22 gennaio 2015). Presidente: FIALE; Relatore: GRAZIOSI.

 

In materia di dichiarazioni fiscali il prestanome non risponde solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società, visto che concedere il nome, "significa assumere, quantomeno sotto il profilo dell’eventualità, la responsabilità dell’impresa così formalmente rappresentata, essendo d’altronde impossibile ignorare che il contribuire a un’apparenza diversa dalla sostanza può essere utilizzato, se non addirittura finalizzato, anche per illeciti"; nel caso quindi viene confermato l’orientamento della Corte in base al quale l’amministratore di una società risponde del reato omissivo che gli viene contestato anche quando altri soggetti abbiano agito come amministratori di fatto, visto che la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica gli attribuiscono specifici poteri di vigilanza e controllo. Poteri cui fa da contraltare l’attribuzione di una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico "per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o comunque a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino". (Redazione) (Riproduzione riservata).