Societario: sanzioni amministrative; intermediazione finanziaria; princio di specialità; inapplicabilità.

Corte di Cassazione, sez. II civ., 4 novembre 2014, n. 593 (dep. 15 gennaio 2015). Presidente: TRIOLA; Relatore: BUCCIANTE.

"In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso, ex art. 195, co. IX, D.lgs. 58/1998, nei confronti del responsabile, comporta (...) che (...) alla persona fisica autrice della violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società (...) configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo" (ex SS.UU. n. 20929/2009).