Fallimento: utilizzabilità prove di altri procedimenti; limiti.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 ottobre 2014, n. 26676 (dep. 18 dicembre 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: DI VIRGILIO.

Il giudice può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti ovvero tra altre parti, "delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, con l'avvertenza che l'esame probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale". (Redazione) (Riproduzione riservata).