Tributario: credito di rimborso; sopravvenuta inesigibilità; atti sospensivi e atti interrutivi.

Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 12 maggio 2014, n. 25764 (dep. 5 dicembre 2014). Presidente: BIELLI; Relatore: OLIVIERI.

 

Nel caso in cui la società, successivamente fallita, dalla data dalla insorgenza del credito di rimborso non ha compiuto alcun valido atto interruttivo della prescrizione si vede estinto il diritto di credito. (Redazione) (Riproduzione riservata).