Concordato preventivo: giudizio di omologa; atti in frode ex art. 173 L.F.; infondatezza; rilevanza della posizione soggettiva del debitore.
Tribunale di Vicenza, decr. 27 novembre 2014 (dep. 28 novembre 2014). Presidente: LIMITONE; Relatore: CAZZOLA.
Il pagamento preferenziale pacificamente effettuato dalla società debitrice, benchè non autorizzato ex art. 182quinquies L.F., rileva ex art. 173 L.F. quale fatto impeditivo dell'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo solamente nel caso in cui sussistano adeguati indici di un intento di frode in capo al debitore, come recentemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13817/2011). (Redazione) (Riproduzione riservata).