Penale: bancarotta fraudolenta; somme ricevute in nero; omissione annotazione scritture contabili.;

 

Corte di Cassazione, V sez. pen., 17 settembre 2014, n. 48347 (dep. 20 novembre 2014). Presidente: OLDI; Relatore: DE MARZO.

Nel caso in cui vi sia omissione di annotazione da parte dell'amministratore relativamente ad un pagamento di somma ricevuta "in nero" è configurabile per lo stesso soggetto il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale; tali reati invece non possono essere addebitati al terzo che abbia corrisposto il denaro "in nero", pur nella consapevolezza che l'importo sarebbe stato sottratto alle casse della società, ma ignaro degli effetti negativi che tale condotta avrebbe comportato a carico dei creditori della società stessa. (Redazione) (Riproduzione riservata).