Fallimento: bancarotta fraudolenta patrimoniale; distrazione; nesso di causalità; reato di pericolo concreto.

Corte di Cassazione, V se.z pen., 17 luglio 2014, n. 47616 (dep. 18 novembre 2014). Presidente: SAVANI; Relatore: MICHELI.

La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 L.F. rappresenta una ipotesi di reato di pericolo concreto, dove "la concretezza del pericolo assume una sua dimensione effettiva soltanto nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento, condizione peraltro neppure indispensabile per l'esercizio dell'azione penale"; di conseguenza, non deve ritenersi necessaria l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta distrattiva e il fallimento e la Corte di Cassazione evidenzia come, per quanto concerne l'elemento oggettivo, la condotta sanzionata dalla norma non può riguardare l'aver causato lo stato di insolvenza, quanto l'aver destinato risorse dell'impresa a fini estranei alla stessa, mentre, relativamente all'elemento soggettivo, la volontà del soggetto deve attenere al descritto depauperamento e non al successivo fallimento. D'altra parte, proprio per il suo essere un reato di pericolo concreto, "rimane esente da pena il soggetto che impoverisca una società di risorse enormi, quando questa può comunque continuare a disporne di ben più rilevanti, idonee a fornire garanzia per le possibili pretese creditorie" come pure nelle ipotesi di "bancarotta riparata" "non integra il delitto (...) il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioè le ragioni della massa di creditori". (Redazione) (Riproduzione riservata).