Fallimento: reclamo ex art. 18 L.F.; utilizzo strumentale del proceduta di concordato; inammissibilità.

Corte di Appello di Venezia, 19 giugno 2014, n. 2343 (dep. 21 ottobre 2014). Presidente: ROSSI; Relatore: BRUNI.

Deve essere ritenuta legittima la decisione del Tribunale, e pertanto da rigettare il relativo reclamo ex art. 18 L.F., che ha optato per la soluzione del fallimento (e non per il concordato) nella fattispecie in cui dalla visione congiunta dei fatti emerga con chiarezza che il debitore ha reiteratamente utilizzato "le domande di concordato preventivo nel proprio esclusivo interesse al fine di conservare il più a lungo possibile l'ombrello protettivo ex art. 168 L.F. e di raggiungere la definizione del proprio debito sia nella percentuale più favorevole sia nei tempi il più possibile a sè comodi senza alcun riguardo al diritto correlato dei creditori alla soluzione più favorevole intesa come combinazione dei fattori quantità/tempo". (Redazione) (Riproduzione riservata).