Fallimento: credito privilegiato ex art. 2751bis n. 5; distinzione contratto d'opera e contratto d'appalto.

Cassazione Civile, Sez. I, ord. 10 giugno 2014, n. 20390 (dep. 26 settembre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: DE CHIARA.

Dato che la realizzazione di una opera può essere dedotta sia in un contratto d'appalto, sia nel contratto d'opera e la valutazione del giudice anche in ordine al riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis, n, 5, c.c. deve essere svolta valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato e non quello della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).