Fallimento: Art. 147, co. I e V, L.F.; questione di legittimità costituzionale Artt. 2, 3 e 41 Cost.; fallimento del socio illimitatamente responsabile.

Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2014. Presidente: COLASANTO; Relatore: LIMITONE.

Deve essere rimessa al giudizio della Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 147, co. I e V, L.F., nella parte in cui, determinando il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, dato il contrasto con gli artt. 2, 3 e 41, co. II, della Costituzione.
Il contrasto verte su 1) la lesione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento tra un imprenditore soprasoglia ed uno sottosoglia nel subire la capitis deminutio sociale conseguente alla attribuzione dell’appellativo “fallito”, che viene dato con sentenza ad una persona fisica, per l’insolvenza della sua impresa, o della società di cui è socio illimitatamente responsabile; 2) la distanza tra il dato normativo e quanto ritenuto dall'immaginario collettivo in ordine alla qualifica addebitale a persona umana di soggetto "fallito”, solo perché la sua impresa commerciale sia decotta, finanche per cause esterne all'operato concreto della persona medesima. (Redazione) (Riproduzione riservata).