Fallimento: Cessione del credito; notificazione al debitore ceduto; efficacia; pagamento liberatorio.

Corte di Cassazione, Sez. I, 26 maggio 2014, n. 19199 (Dep. 11 settembre 2014). Presidente: CECCHERINI. Relatore: DE CHIARA.

 

Se l'imprenditore dichiarato fallito cede un credito prima della dichiarazione di fallimento, tale cessione è perfezionata se la notifica e l'accettazione da parte del debitore ceduto devono essere anteriori alla dichiarazione di fallimento; diversamente il pagamento delle somme oggetto di cessione deve essere effettuato al curatore fallimentare. l'Art. 1264, co. II, c.c. prevede che, anche prima della notificazione, il debitore non sia liberato qualora paghi al cedente pur essendo a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale norma, però, non autorizza a ritenere che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L'art. 1264 c.c. deve essere coordinato con le norme che regolano l'opponibilità della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilità a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi degli artt. 2914, n. 2, c.c. e 45 L.F.. (Redazione) (Riproduzione riservata).