Fallimento: titolo di prelazione speciale; onere di indicazione del bene specifico.

 

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 3 aprile 2014, n. 13978 (Dep. 19 giugno 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: RAGONESI.

Nel fallimento è onere del creditore indicare, in sede di domanda di ammissione al passivo, non solo il titolo della prelazione speciale, ma anche il bene specifico riferibile al servizio professionale prestaot sul quale riconoscere il privilegio. (Redazione) (Riproduzione riservata).