Concordato preventivo: giudizio di omologa; applicazione sospensione feriale; ambito del controllo del Tribunale; ruolo dei creditori.

Tribunale di Padova, 3 luglio 2014. Presidente: SPACCASASSI; Relatore: SANTINELLO.

Il termine assegnato ai sensi dell'art. 161, co. VI, L.F. per la formulazione della proposta, la presentazione del piano ed il deposito della documentazione prescritta ha natura processuale e non sostanziale, e gli indubbi effetti sostanziali della proposizione della domanda appaiono infatti indiretti e non immediati e diretti e d'altro canto il termine viene assegnato all'interno di un procedimento definito e ben disciplinato dalla normativa, che ha inizio con il deposito della relativa domanda e che prosegue attraverso varie fasi procedimentali che conducono alla decisione sull'eventuale omologa. Dalla riconosciuta natura processuale al termine ex articolo 161, co. VI, consegue necessariamente l’applicazione allo stesso della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale non si applica unicamente ai termini dettati dall'art. 36bis L.F. che, norma speciale, si riferisce unicamente a quelli indicati dagli artt. 26 e 26 L.F.. (Redazione) (Riproduzione riservata).

Rientrano nell’ambito del controllo officioso di legittimità del Tribunale, da esercitarsi anche in in mancanza di opposizioni, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, la possibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta, l’eventuale inidoneità di piano e proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura ed in tempi ragionevoli i diversi crediti. Restano invece riservate ai creditori le valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la fattibilità economica del piano e della proposta e la convenienza di quest’ultima, che certamente il tribunale non potrà valutare in mancanza di opposizioni e nei limiti in cui quest’ultime sono ammesse (art. 180, co. 4, L.F.). (Redazione) (Riproduzione riservata).