Fallimenti: opposizione allo stato passivo; proprietà del bene; data certa; inammissibilità prove testimoniali.

Tribunale di Treviso, 20 maggio 2014 (dep. 22 maggio 2014). Presidente: CASCIARRI; Relatore: ROSSI.

In caso di opposizione ex art. 98 L.F., chi dichiara la proprietà di un bene mobile registrato (imbarcazione) sottoposto al pignoramento generale provocato dalla dichiarazione di fallimento e ne chiede conseguentemente la restituzione è tenuto a dimostrare sia, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di essere stato proprietario del bene, sia che al momento della dichiarazione di fallimento il bene non fosse di proprietà del debitore; non sono ammissibili le prove per testimoni ai sensi dell'art. 621 c.p.c. e, nel caso di specie, ex art. 237 C.d.N. che prescrive la forma scritta a pena di nullità per il contratto di costruzione del bene mobile registrato. (Redazione) (Riproduzione riservata)