Azione di responsabilità contro gli amministratori promossa dal fallimento – Onere della prova – Mancato pagamento di tributi
Trib. Venezia, sez. spec. impr., 24 luglio 2024 – Pres. L. Tosi; Est. C. Campagner
La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa. (Redazione – Riproduzione riservata).
La corretta esecuzione del pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori e l’inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per mala gestio verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti; in tale evenienza, il danno subito dalla società va parametrato all’importo delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e degli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l’amministratore, utilizzando l’ordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi all’entità dell’imposta o del contributo omesso, mentre la società sarebbe stata comunque ed in ogni caso obbligata a sopportarne il costo. (Redazione – Riproduzione riservata).