Società in accomandita semplice - Esclusione del socio – Concorrenza sleale

Art. 2301 c.c. - Art. 2315 c.c. - Art. 2318 c.c. - Art. 2598 c.c.

Trib. Rovigo, sez. civ., sent. 23 aprile 2024 - Pres. F. Abiuso; Rel. N. Del Vecchio

 

Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale. (Redazione - Riproduzione riservata)

 

L’esercizio di attività concorrenziale non giustifica per il socio accomandante la possibilità di porre in essere pratiche sleali, le quali, al contrario, determinano un inadempimento sufficiente a giustificarne l’esclusione dalla società. (Redazione - Riproduzione riservata)