Interest Rate Swap - Derivati - Mark to Market - Enti pubblici
App. Venezia, sez. I civ., 9 settembre 2024, n. 1581 - Pres. A. Rizzieri, Rel. L. Marani
Il motivo per cui il legislatore consente agli enti pubblici la stipula di derivati è – come ricordato nella circolare MEF del 27 maggio 2004 – il contenimento dell’esposizione dell’ente ai rischi finanziari conseguenti al rialzo dei tassi di interesse e, quindi, il contenimento del costo dell’indebitamento. Tali finalità non possono essere raggiunte laddove il debito sia costituito esclusivamente da mutui a tasso fisso, che non generano alcun rischio. [Redazione - Riproduzione Riservata]
Ai sensi dell’art. 21 TUF, l'intermediario finanziario è tenuto a garantire la trasparenza dell’investimento e, quindi, ad esplicitare tutti i costi e le commissioni oltre che l’eventuale valore negativo del derivato ab origine. Inoltre, è tenuto ex artt. 26 e 32 del Regolamento Consob n. 11522/1998 [vigente all'epoca dei fatti], a perseguire le migliori condizioni di negoziazione del cliente (c.d. best execution rule) ed a comunicare il prezzo di negoziazione per conto proprio del contratto nonché, ex art. 28 del medesimo Regolamento, a fornire informazioni per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Laddove l'intermediario svolga anche il ruolo di advisor del cliente in relazione alla gestione attiva dell’indebitamento e alla strutturazione ed esecuzione dei correlati contratti di interest rate swap, l’intermediario è tenuto ad acquisire ex art. 27 del citato Regolamento le autorizzazioni all’operatività in conflitto di interessi [nel caso di specie, le operazioni erano state eseguite in contropartita diretta OTC tra banca e cliente, un ente pubblico che si era affidato alla prima per la gestione dell'indebitamento comunale]. [Redazione - Riproduzione Riservata].