Concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i. – Ausiliario ex art. 68 c.p.c. – Funzioni e poteri – Differenze con commissario e curatore

Art. 25-sexies c.c.i.i. – Art. 68 c.p.c.

Tribunale di Vicenza, Sez. II, Sent. 9 agosto 2024. Giudice: GRASSI.

 

In tema di concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i., la figura dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. non è assimilabile a quella del commissario giudiziale, come emerge da un’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni contenute nel c.c.i.i. Infatti, sotto il profilo letterale si deve evidenziare che l’art. 25-sexies, comma 8, c.c.i.i., stabilisce che è «sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario», chiarendo in modo inequivoco che trattasi di due figure non omogenee e distinte. Sotto il profilo sistematico, invece, si evidenzia che la differenza tra le due figure in oggetto emerge dal fatto per il quale il legislatore ha introdotto e previsto la figura dell’ausiliario ex art. 68 c.p.c. nell’ambito delle disposizioni dedicate alla composizione negoziale della crisi (Titolo II, Capo II) con il preciso scopo di demandargli un accertamento tecnico concernente la sussistenza o meno dei presupposti per l’ammissione della società al concordato semplificato ex art. 25-sexies c.c.i.i. (Redazione – Riproduzione Riservata).