Revocatoria fallimentare - Esenzione - Diritti aeroportuali

art. 89 D.P.R. n.602/1973; art. 67 L.F.

Tribunale di Milano, sentenza n.6555/2024 del 29 giugno 2024, Giudice: Pipicelli

Non opera l’esenzione da revocatoria fallimentare prevista dall’art 89 del D.P.R. n.602/1973 nei confronti dei pagamenti dei diritti aeroportuali che il vettore aereo è tenuto a versare al gestore aereoportuale per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non avendo tali diritti natura tributaria ed essendo il rapporto giuridico che si instaura fra gestore aeroportuale e vettore aereo di natura privatistica.

In tema di revocatoria fallimentare, per l'operatività dell'esenzione di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67, R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), occorre che il pagamento sia effettuato nei tempi e con le modalità previste dal regolamento negoziale accettato dalle parti, con la conseguenza che ricadono pertanto nell'area degli atti solutori revocabili i pagamenti effettuati con modalità divergenti e ritardati rispetto a quanto concordato dalle parti nel momento genetico del negozio.

In tema di revocatoria fallimentare, per l'operatività dell'esenzione di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 67, R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), va escluso che si sia instaurata una prassi di tolleranza verso pagamenti eseguiti in tempi più lunghi quando siano riscontrabili iniziative volte a sanzionare il ritardo ed ad ottenere il recupero delle somme non corrisposte nei tempi inizialmente stabiliti.

In tema di revocatoria fallimentare, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l’effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la probabilità della "scientia decoctionis" deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore commerciale della fallita, avuto anche riguardo all’eventuale esistenza di rapporti professionali consolidati. (Redazione - Riproduzione riservata).