Bancario: violazione del divieto di assistenza finanziaria - nullità del finanziamento e dell'atto d'acquisto

Art. 2358 c.c.

Corte d’Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, Sent. del 13.06.2024 n. 1273, pubblicata il 28.06.2024, Presidente: PASSARELLI, Relatore: PETRUCCO TOFFOLO

La violazione del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, richiede che siano dimostrati il prestito o la garanzia posti in essere dalla banca e il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie di questa, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato (v. anche Cass. 28148/23; 15398/13). Solo alla presenza di entrambe queste condizioni (previste dall'art. 2358, co. 2 e ss. c.c.) consegue la nullità dell’operazione volta al trasferimento di azioni, oltre alla eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori per la violazione dagli stessi posta in essere. Infatti, l’attività di assistenza finanziaria compiuta al di fuori dei limiti stabiliti dall’art. 2358 c.c. è ritenuta illecita e, come tale, affetta da nullità in quanto comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto della società (Cass. n. 25005/2006): la violazione del divieto di assistenza finanziaria, costituendo il divieto norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso (Cass. 28148/23). (Redazione) (Riproduzione Riservata).