Opposizione allo stato passivo – Dichiarazione di chiusura del concordato – Interdipendenza tra procedura di concordato e fase esecutiva

Artt. 99 e 181 L.F.

Tribunale di Vercelli, Sez. Fallimentare, ordinanza n. 1216/2024 (Repert. n. 290/2024), pubblicata il 28/03/2024. Presidente: Michela Tamagnone, Giudice Relatore ed Estensore: Edoardo Gaspari.

 

La procedura di concordato è unitaria e la fase esecutiva, che inizia a partire dal decreto di omologazione, non è disgiunta dalla precedente fase che è propedeutica a questa. L’art. 181 LF rubricato “chiusura della procedura” non dev’essere frainteso: la procedura viene dichiarata aperta con decreto ex art. 163 LF e si chiude col decreto di omologa ex art. 181 LF. Ciò non significa che quel che avviene prima e dopo di questi due provvedimenti si collochi al di fuori della procedura, che viene incardinata col ricorso ex art. 161 LF e termina quando viene accertato l’adempimento del piano concordatario. Tanto che nella fase esecutiva, in cui permangono in carica gli organi del concordato, gli artt. 185 e 186 LF attribuiscono al commissario giudiziale la sorveglianza dell’adempimento del concordato, il dovere di riferire al giudice l’esistenza di fatti pregiudizievoli ai creditori o le negligenze del debitore nel compimento del concordato. Specularmente, i creditori possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Del resto, non sarebbe sostenibile che la procedura concordataria col provvedimento di chiusura possa dichiararsi chiusa solo formalmente, ma non sostanzialmente: questo perché non si potrebbero ritenere cessati dalla carica gli organi di controllo se ancora non è stato esattamente adempiuto il piano concordatario, dal momento che verrebbero frustrati i fini stessi delle procedure concorsuali e si lascerebbe priva di controllo giudiziale la fase esecutiva, che è proprio quella che realizza la soddisfazione dei creditori e durante la quale, come si è detto, gli organi di controllo rimangono nelle loro funzioni.

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