Concordato - atto di ordinaria amministrazione – estensione durata garanzia

Art. 167 L.F.

Tribunale di Vercelli, Sez. Fallimentare, ordinanza n. 1214/2024 (rep. 288/2024) pubblicata in data 28/03/2024, Giudice Presidente Michela Tamagnone, Giudice relatore ed estensore Edoardo Gaspari

 

Il carattere ordinario o straordinario di un atto d’impresa va ricercata “anche in base al criterio di funzionalità” da valutare in rapporto alla particolare situazione in cui versa il debitore, e da coniugare con l’idoneità dell’atto a incidere sul patrimonio del debitore.

L’estensione temporale della durata di due garanzie fideiussorie funzionali al perseguimento delle finalità del concordato in continuità, ma non suscettibili di ridurre il patrimonio dell’impresa, né di gravarlo di pesi e vincoli non corrispondenti ad acquisizioni di utilità reali e prevalenti, è atto di ordinaria amministrazione, diversamente dalla concessione di garanzia che è atto di straordinaria amministrazione rientrante nel catalogo esemplificativo dell’art. 167, comma 2, LF.

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