Competenza ex art. 24 L.F. - Inettitudine del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. - Inammissibilità della modifica del piano concordatario
Tribunale di Vercelli, Sez. Fallimentare, sentenza n. 157/2024 (rep. 299/2024), pubblicata il 2 aprile 2024, Giudice dott. Edoardo Gari.
La forza attrattiva ex art. 24 LF non viene meno anche in presenza di un foro convenzionale esclusivo: l’art. 24 LF pone una competenza funzionale e inderogabile in capo al tribunale fallimentare.
Il giudizio di assoluta, evidente, inettitudine del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF non viene espresso dal tribunale, come si suol dire, col senno di poi, ossia del tempo presente, quando si conoscono le sorti del fallimento. Il giudizio è compiuto ex ante, avendo riguardo alle stesse premesse di cui le parti diedero conto quando stipularono il piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF.
Se i patti para concordatari sono ammissibili per principio generale dell’autonomia privata ex art. 1322 CC, non lo sono quando conclusi per arginare l’inadempimento al piano di concordato omologato e incorrano nella violazione del principio della par condicio tra creditori: l’autonomia privata ex art. 1322 CC tra alcuni creditori e l’imprenditore non può sostituirsi nel gestire al di fuori della procedura concorsuale l’inadempimento al concordato omologato.
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