Società di capitali - versamento in conto capitale - versamento in conto futuro aumento di capitale – azione revocatoria ordinaria

Artt. 66 L.F. e 2901 c.c.

Tribunale di Verona, Sez. II, sentenza n. 1231/2024 (Repert. n. 1738/2024) del 29.05.2024, pubblicata il 29.05.2024, Giudice Dott. Luigi Pagliuca.

Al fine di qualificare la dazione del socio come versamento a fondo perduto o in conto capitale (con definitiva acquisizione della somma da parte della società, che può liberamente disporne senza che possa sorgere un obbligo restitutorio a favore del socio) oppure in conto futuro aumento di capitale (con acquisizione definitiva della somma da parte della società subordinata alla delibera di aumento di capitale, sicché prima di tale momento, l’importo è ancora suscettibile di restituzione ai soci conferenti) non è dirimente e sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili, dovendo l’interprete verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, a tale fine, indici di dettaglio quali l’indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti (Redazione) (Riproduzione riservata).