Società di persone - revoca amministratore - giusta causa - effetti processuali del reclamo

Art. 2259 c.c. - Art. 669 terdecies

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, Ord. n. Cronol. 1689/2024 (Repert. n. 3836/2024) del 16.05.2024, pubblicata il 28.05.2024, Presidente dott.ssa TOSI, Relatore ed Estensore dott.ssa TORRESAN

Ai fini della revoca cautelare dell’amministratore è sufficiente che la sua condotta esponga il patrimonio sociale al rischio di un pregiudizio attuale e concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo. È sufficiente anche il solo pericolo che la permanenza dell’amministratore in carica possa esporre la società al concreto rischio di subire danni in futuro.

Come si evince chiaramente dall’art. 669 terdecies c.p.c., la proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, tanto che solo il Presidente del Tribunale può disporne, per gravi ragioni, la sospensione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).