Diritto societario: Delibera assembleare; Legittimazione ad agire; Pronuncia sostitutiva di delibera negativa

Art. 2377 c.c.; Art. 2479-ter c.c.

Tribunale di Venezia, Sez. spec. impr., Dec. 25 marzo 2024, Presidente: TOSI. Relatore: TORRESAN.

 

L’art. 2479-ter c.c. attribuisce la legittimazione ad impugnare le deliberazioni della società ai soci «che non vi hanno consentito», senza distinguere tra i soci che hanno manifestato voto contrario e i soci assenti o astenuti. La formulazione testuale della norma è diversa rispetto all’art. 2377 c.c. in materia di s.p.a., che prevede espressamente la legittimazione di soci assenti, astenuti e dissenzienti, ma, la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche in tema di s.r.l. la legittimazione ad impugnare una deliberazione spetti, come in materia di s.p.a., a tutti coloro che non hanno espresso un voto adesivo rispetto alla deliberazione adottata e quindi non solo ai soci dissenzienti, ma anche agli assenti e agli astenuti.

 

L’ammissibilità delle pronunce sostitutive di una deliberazione assembleare negativa va riconosciuta solo in casi eccezionali, ove la deliberazione sostitutiva rappresenti un risultato necessariamente conseguente all’accertamento del vizio della deliberazione negativa, e quindi la deliberazione positiva sia l’effetto della correzione dell’errore, come, ad esempio, nel caso in cui si ravvisi un vizio procedimentale dalla correzione obbligata, quale un errore di calcolo nella proclamazione dei risultati ovvero una violazione della disciplina sul voto da parte del conflitto di interessi. Non può invece il giudice sostituire una deliberazione negativa con un’altra delibera, che comporti il conseguimento di un risultato positivo che non ha riscontrato il voto favorevole della maggioranza, quale il compimento di un’operazione societaria non condivisa dalla maggioranza dei soci, non potendo, i soci di minoranza, ottenere una sentenza che si sostituisca alla volontà dei soci di maggioranza e che produca un risultato diverso dal mero effetto ripristinatorio che consegue all’annullamento della deliberazione impugnata. (Redazione) (Riproduzione riservata).