Concordato preventivo: Credito del professionista; Prededucibilità; Presupposti.

Cass. Civ. Sez. I, Sent. 26 ottobre 2023 (Dep. 14 novembre 2023), n. 31674. Presidente: FERRO. Relatore: PAZZI.

 

In sede di Concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile anche nel successivo e consecutivo fallimento se la relativa prestazione – anteriore o posteriore di cui alla domanda ex art. 161, L.F. – sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria (secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del Giudice di merito) alla conservazione o all’incremento di valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ai sensi dell’art. 163, L.F.. (Redazione) (Riproduzione Riservata).