Fallimento: Creditori sociali; Azione di responsabilità; Prescrizione; Decorrenza.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 30 maggio 2023 (Dep. 3 agosto 2023) n. 23659. Presidente: PERRINO. Relatore: CROLLA.
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146, L.F. è soggetta a prescrizione, decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione) che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5, L.F., derivante in primis dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).